Nuova Ordinanza Puglia Archivi - Il Quarto Potere https://ilquartopotere.it/tag/nuova-ordinanza-puglia/ Le notizie sotto un'altra luce Fri, 26 Mar 2021 08:54:46 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.5 https://ilquartopotere.it/wp-content/uploads/2018/12/cropped-icona_512-32x32.png Nuova Ordinanza Puglia Archivi - Il Quarto Potere https://ilquartopotere.it/tag/nuova-ordinanza-puglia/ 32 32 Nuova ordinanza, misure ancora più stringenti in zona rossa, Emiliano: “Siamo in piena terza ondata, misure necessarie per tutelare la salute” https://ilquartopotere.it/emergenza-coronavirus/nuova-ordinanza-misure-ancora-piu-stringenti-in-zona-rossa-emiliano-siamo-in-piena-terza-ondata-misure-necessarie-per-tutelare-la-salute/ https://ilquartopotere.it/emergenza-coronavirus/nuova-ordinanza-misure-ancora-piu-stringenti-in-zona-rossa-emiliano-siamo-in-piena-terza-ondata-misure-necessarie-per-tutelare-la-salute/#respond Fri, 26 Mar 2021 08:53:57 +0000 https://ilquartopotere.it/?p=10911 COVID19, EMANATA ORDINANZA REGIONALE CON MISURE URGENTI con decorrenza dal 27 marzo “Questa ordinanza, scrive il presidente, è il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale (Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, […]

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COVID19, EMANATA ORDINANZA REGIONALE CON MISURE URGENTI con decorrenza dal 27 marzo

“Questa ordinanza, scrive il presidente, è il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale (Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia), che avevano espresso l’esigenza di misure più stringenti rispetto a quelle nazionali per arginare la diffusione dei contagi in vista delle festività.

Abbiamo fatto in modo che le regole siano uniformi su tutto il territorio regionale, senza creare disparità tra comunità. Stiamo attraversando la terza ondata del coronavirus, con l’incognita delle varianti del covid che ci tiene sempre in allerta. Queste misure temporanee hanno lo scopo di tutelare al meglio la salute pubblica.

L’ordinanza num. 88 dispone quanto segue:

SECONDE CASE
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle ore 18,00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM del 2 marzo 2021 Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 del medesimo DPCM.
Resta fermo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18.00 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITÀ LAVORATIVA
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.

In allegato il testo completo dell’ordinanza num. 88.

Qui il link al comunicato https://www.regione.puglia.it/web/press-regione/-/covid19-emanata-ordinanza-regionale-con-misure-urgenti?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fq%3DOrdinanza%2B88

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Firmata L’ORDINANZA già annunciata nella giornata di oggi e dopo che dalla sua pagina Facebook, il Presidente ha evidenziato come – i dati ottenuti fossero allarmanti per il crescente numero di contagi rilevati da giorni, i dati aggiornati ad oggi – ha sottolineato – relativi al flusso aggregato della Protezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 abitanti, aumentati del 22% rispetto ai 7 giorni precedenti. Si tratta di una previsione drammatica che farebbe salire spaventosamente ricoveri e decessi. Assai problematica rischia di diventare  la gestione dei posti letto no-covid che continuano ad essere sacrificati per la necessaria devoluzione di posti letto alla rete covid. La capacità espansive della rete ospedaliera, sono ormai al massimo della loro estensione a causa della mancanza di personale. Sarà quindi indispensabile un maggiore supporto dei Medici di Medicina Generale e dei Dipartimenti di prevenzione per la assistenza domiciliare dei malati covid. Ieri notte abbiamo inviato al ministro Speranza una nota nella quale spieghiamo che la terza ondata è arrivata anche in Puglia e preannunciamo che stiamo superando tutti i parametri, soprattutto nelle province di Bari e Taranto: ma la crescita dell’epidemia è vorticosa e comincia a interessare anche altre province.

L’ordinanza

(Misure antiassembramento per l’intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno
un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi
antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le
pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o
non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo
familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;
b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei
centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di
assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie,
fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai
Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 2
(Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o
bevande per l’intero territorio regionale)
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni
festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di
bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione
degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.
Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti
soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle
identificate dal codice ATECO 56.3;
b) tutti gli esercizi devono esporre all’ingresso del locale un cartello che
riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente
nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida
vigenti;
c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e
bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e
nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la
consumazione di cibo e bevande;
d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con
consegna di alimenti e bevande a domicilio;
e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai
Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.

Art. 3
(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)
1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e
dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata;
b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola
2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di
personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui
prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni
essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del
Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche,
espresse e motivate richieste e…anche in ragione dell’età
anagrafica”;
c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della
settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della
Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il
numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in
quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività
didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire
una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata.
Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una
implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea
erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve
avvenire con l’urgenza del caso.

Art. 4
(Sanzioni)
1) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza,
salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui
all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35

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