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Strade pubbliche e private ad uso pubblico: nozione e oneri di manutenzione

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Di Vincenzo Petrone “libero pensatore”

Stabilire a chi appartenga una strada ed a chi spetti la sua manutenzione è spesso un problema complesso, in particolare per le strade di proprietà privata su cui viene esercitato un passaggio pubblico. Si tralasciano le strade vicinali agrarie per fissare l’attenzione sulle strade private atte a garantire accesso ai residenti insediati e create nell’ambito dell’edificato.

Spessissimo tali strade hanno acquisito una funzione pubblica, per essere diventate giocoforza parte della viabilità urbana nella città in espansione e da un punto di vista giuridico sono caratterizzate da una servitù di uso pubblico su un bene di proprietà privata. Per questo necessita una disciplina specifica per la gestione e la ripartizione dei costi relativi a questi tracciati.

Notiamo intanto che per potersi affermare la destinazione pubblica della strada occorre la presenza di tre requisiti:
a) utilizzo al transito da parte di una collettività indiscriminata di cittadini (Cons. Stato, IV, 15 giugno 2012, n. 3531) iure servitutis publicae;
b) l’oggettiva idoneità a soddisfare le esigenze di interesse generale, ad esempio mettendo in comunicazione due strade pubbliche o consentendo di raggiungere spazi pubblici non altrimenti accessibili;
c) un titolo valido per poter affermare il diritto di uso pubblico, ad es.:
o un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione fra proprietario ed amministrazione, testamento);
o una usucapione ventennale;
o la protrazione dell’uso da tempo immemorabile;
o il proprietario che mette volontariamente e con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività (dicatio ad patriam)

L’iscrizione della strada nell’elenco delle strade di uso pubblico costituisce presunzione dell’effettiva destinazione pubblica, salvo prova contraria che escluda l’uso della strada da parte della collettività Gestione e manutenzione delle strade ad uso pubblico e privato.
Valutati titolarità e funzione della strada, occorre individuare i soggetti cui spetta la cura e la manutenzione del tracciato, nonché le forme in cui questo incombente viene esercitato.

Strade pubbliche
Le strade di proprietà pubblica non presentano particolari problemi, essendo pacifico che gli oneri di manutenzione siano a carico dell’Ente proprietario.
Una partecipazione degli utenti della strada alla gestione della stessa, sotto forma di contributo economico o di esecuzione materiale di lavori, è comunque possibile, (contratto di sponsorizzazione ex art. 19 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016) qualora ne avessero interesse.

Strade private
Con riguardo alle strade di proprietà privata occorre fare un distinguo:
a) strade private ad uso privato ossia non destinate al pubblico transito. In questo caso ci si rifà al D.L.Lgt. n. 1446/1918 e gli utenti di tali strade, possono costituirsi in consorzio per la gestione, manutenzione e ricostruzione con una ripartizione di costi tra i soggetti consorziati.
b) strade private ad uso pubblico. In questo caso la costituzione di consorzio per la
manutenzione, sistemazione e ricostruzione della via è invece obbligatoria (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n. 126).
L’iniziativa per la costituzione del consorzio, in tali casi, appartiene:
• agli utenti,
• al Comune, che può promuoverne d’ufficio la costituzione in caso di inerzia da parte degli utenti (art. 5, D.L.Lgt. n. 1466/1918),
• al Prefetto, che provvede d’ufficio in caso di inerzia da parte sia degli utenti, sia del Comune (art. 14, co. 2, L. n. 126/1958).

Il Comune è obbligatoriamente tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle vie soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, secondo il grado di importanza della strada.
Il Comune partecipa altresì alle decisioni del consorzio, con voto proporzionale alla misura del concorso.
La delibera con cui il Consiglio comunale sancisce la costituzione del Consorzio reca anche l’approvazione dello statuto, dell’elenco degli utenti e del piano di ripartizione delle spese tra gli utenti della strada, per consentirne l’operatività.
I consorzi per la gestione di strade soggette a uso pubblico, infine, assumono natura di enti pubblici e ad essi si applicano le norme sulla contrattualistica pubblica, a differenza dei consorzi per la gestione di strade ad uso privato, che hanno natura di soggetti privati (Cass. civ. Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 21593).
Tutto quanto detto fino ad ora è valido quando si tratta di strade costruite in tempi antichi o la cui genesi è incerta o ignota.

Di contro, come già precisato in altra mia nota del 19 ottobre, è ragionevole immaginare che per tracciati realizzati in tempi recenti ed in particolare in esecuzione di Piani di Lottizzazione, vi siano una molteplicità di documenti (convenzione urbanistica, frazionamenti e volture catastali ….) che testimoniano la titolarità della via, ossia la proprietà del suolo su cui la stessa si apre e quindi in base alla destinazione (strade ad uso pubblico e strade ad uso privato) risulta definito a carico di quali
soggetti ed in quali proporzioni cadono i relativi oneri di manutenzione.

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