La questione ASIPU e il suo multiforme avviso di selezione per il reclutamento del personale tengono ancora banco. Nadia D’Introno scrive al Sindaco per segnalare ulteriori irregolarità e richiedere “il ripristino della sovranità della legge”, ma soprattutto scrive nella speranza di ricevere risposte che ad oggi non sono state fornite ne’ in consiglio comunale, né tantomeno ad una sua precedente richiesta di approfondimento sulla questione, risalente al 5 aprile.
La missiva sostanzialmente riporta le stesse questioni già sollevate dalla D’Introno nel suo intervento fatto nell’ultimo consiglio comunale del 22 Aprile scorso durante la discussione sulla mozione per la “Revoca dell’Avviso per il reclutamento personale Asipu S.r.l.” presentata dal consigliere Salvatore Mascoli.
A seguito dei continui e assordanti silenzi, la consigliera torna ad insistere mettendo nero su bianco le sue perplessità e rivendicando, tra l’altro, il ruolo del Consiglio Comunale, completamente bypassato in questa vicenda. La consigliera sottolinea infatti che la legge sulle società partecipate attribuisce al consiglio comunale il compito di fissare gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società partecipate, ivi comprese quelle per il personale.
Inoltre, la preoccupazione più volte evidenziata dalla consigliera è che possano sorgere problemi in quanto pur in mancanza di una valutazione e decisione da parte del consiglio comunale sul futuro dell’ASIPU, si sta procedendo con le assunzioni lasciando massima libertà e autonomia all’amministratore unico.
Troverà riscontro a questo giro la D’Introno?
Ma fra le presunte irregolarità segnalate in questa missiva, su tutte ne spicca una, inedita, ossia il mancato rispetto delle pari opportunità nella nomina della commissione di valutazione, vicenda che per un’Amministrazione inclusiva ed attenta ai diritti di tutti e tutte quale quella di Corrado De Benedittis non può essere derubricata a questione secondaria.
Le Pubbliche Amministrazioni infatti hanno l’obbligo di riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente di commissione: da quel che comprendiamo leggendo gli atti pubblicati sul sito di ASIPU i componenti della commissione di selezione sono tre uomini.
La palla ora passerà all’amministrazione che siamo certi riuscirà a rispondere a tono fugando ogni dubbio anche a costo di invocare la ipotetica transizione verso l’altro sesso di qualche commissario.
Di seguito il testo della missiva inviata dalla Consigliera Nadia D’Introno al Sindaco e per conoscenza tra gli altri anche al Dott. Francesco Santarella, Presidente della Commissione di selezione.
Al Sindaco del Comune di Corato
Prof. Corrado Nicola De Benedittis
E p.c.
All’ Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Sciscioli
Al Segretario Generale, dott.ssa Marianna Aloisio
Al collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Corato
Al collegio sindacale dei Revisori dei Conti di ASIPU
S.R.L.
Al signor Presidente della Commissione Esaminatrice
OGGETTO: Segnalazione irregolarità dell’avviso pubblico per il reclutamento
del personale pubblicato dalla ASIPU S.R.L.
Il 28 dicembre 2022 l’assemblea dell’A.S.I.P.U. srl costituita dal sindaco, quale socio
unico, su proposta dell’amministratore, Avv. Renato Bucci approvò il piano del
fabbisogno per il reclutamento di personale e il regolamento per il reclutamento del
personale dipendente.
Nel preambolo del primo regolamento si legge “Il presente piano viene proposto in
relazione ai servizi la cui proroga è stata oggetto di atto di indirizzo del Consiglio
comunale ed in relazione, dunque, al fabbisogno connesso alle necessità
amministrative ed alle necessità operative correlate a ciascun servizio. Il piano si
riferisce alla annualità 2023, per il triennio 2023-2025 si procederà ad attualizzare il
piano in funzione degli eventuali ulteriori servizi che saranno affidati dall’ente”.
I servizi a cui si fa riferimento sono i seguenti:
– servizi amministrativi e generali;
– servizi cimiteriali;
– gestione bagni pubblici;
– verde pubblico;
– trasporto rifiuti;
– logistica-attività ausiliarie.
Per la gestione di tali servizi si è ritenuto che l’A.S.I.P.U. si dovrebbe dotare di n. 18
unità lavorative e cioè:
– N. 1 coordinatore tecnico (livello Quadro);
– N. 1 impiegato amministrativo (livello 2);
– N. 5 necrofori (livello 3);
– N. 6 unità per i bagni pubblici (livello 1);
– N. 2 unità per il verde pubblico (livello 1);
– N. 1 unità per il trasporto rifiuti (livello 3);
– N. 2 unità per la logistica (livello 1).
È prevista, altresì, la evenienza di assumere per esigenze stagionali:
– N. 2 operai per gestione verde;
– N. 2 operai per espletamento servizi eccezionali di manovalanza.
Il costo preventivato per n. 18 unità a tempo indeterminato e n. 4 stagionali è indicato
in € 537.000,00.
Tale preventivo è determinato in base al decreto direttoriale del ministero del lavoro
che ha calcolato il costo medio del lavoro in relazione al contratto collettivo imprese
igiene e multiservizi.
A seguito dell’approvazione del suddetto piano, l’amministratore della società ha
pubblicato un avviso di selezione per titoli ed esami per il reclutamento delle seguenti
figure:
– N. 1 coordinatore tecnico con contratto a tempo determinato per 12 mesi;
– N. 5 necrofori a tempo indeterminato;
– N. 1 autista a tempo indeterminato
per una spesa di € 210.000,00 sulla base dei costi medi innanzi menzionati.
Tralasciando, per il momento, i gravi rilievi sull’avviso di selezione già in
svolgimento, in questa sede mi preme evidenziare che la selezione è stata bandita in
evidente violazione di legge e che, pertanto, va bloccata in attesa di ripristinare un
contesto di legalità.
L’art. 147 quater del TUEL D. Lgs 267/2000 così recita:
“1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema
di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono
responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 di questo articolo,
l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma
6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo
parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo
finalizzato a rilevare i rapporti finanziari fra l’ente proprietario e la società, la
situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contrati di servizio la
qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base dell’informazione di cui al comma 2 l’ente locale effettua il
monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate non partecipate,
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune
azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari
rilevanti per il bilancio dell’ente. […]”.
Più recentemente il D. L.gs n. 175/2016 (testo unico delle società partecipate), all’art.
19 (gestione del personale), comma 5 ha così stabilito: “Le amministrazioni
pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art
25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto nel settore in cui ciascun
soggetto opera”.
Il comma 6 prevede “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da
recepire ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di
contrattazione di secondo livello”.
E per chiudere il cerchio il comma 7 prevede “I provvedimenti e i contratti di cui ai
commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano
l’articolo 22, comma 4, 46 e 47 del decreto Lgs. 14 marzo 2013 n. 33”.
Il comma 4, infine, stabilisce: “Salvo quanto previsto dall’articolo 2126 del Codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti e
delle procedure di cui al comma 2 sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria
sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Ovviamente conformi alla normativa richiamata sono le disposizioni contenute nel
regolamento comunale per l’esercizio del controllo analogo sulla società partecipata.
La volontà del legislatore è chiara, ossia mantenere uno stretto legame strategico e
politico tra il comune e la società partecipata, evitare che le due entità viaggino in
direzioni diverse, se non contrapposte, evitare che la società partecipata operi come
una repubblica autonoma contraddicendo la natura di società in house.
Per evitare tutto ciò è indispensabile che gli amministratori del Comune abbiano una
visione complessiva dello stato dell’ente e delle sue diramazioni, soprattutto per i
riflessi che ogni iniziativa ha sul mantenimento degli equilibri di bilancio.
Nel caso di specie il Comune non ha predisposto quanto stabilito dall’articolo 19,
commi 5, 6 e7 sopra richiamati. Ne consegue che il piano del fabbisogno di personale
e il conseguente avviso di selezione non hanno alcuna legittimità, né alcun
fondamento amministrativo e finanziario; pertanto, la procedura selettiva di personale
va bloccata.
Per ultimo, ma non meno importante, si segnala anche la violazione dell’articolo 57
del D. Lgs.165/2001, comma 5, n. 1 che così dispone
“Le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro a) riservano alle donne,
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3,
lettera e) […]
1-bis L’atto di nomina della commissione di concorso è inviato entro tre giorni alla
consigliera o al consigliere di pari opportunità nazionale ovvero regionale, in base
all’ambito territoriale della amministrazione che ha bandito il concorso,che,qualora
ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a) diffida
l’amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di
inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità procedente
propone, entro i successivi quindici giorni ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 4
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006 n.198 e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato decreto
legislativo n.198/2006. Il mancato invio dell’atto di nomina della commissione di
concorso alla consigliera o consigliere di parità comporta responsabilità del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi […]”.
Nel caso di specie la commissione giudicatrice è composta da n. 3 componenti, tutti
di sesso maschile.
Si chiede alle autorità in indirizzo, ciascuna per la propria responsabilità, di
intervenire per ripristinare la sovranità della legge e si chiede al responsabile del
controllo analogo di disporre che l’atto di nomina della commissione giudicatrice sia
trasmesso alla consigliera di pari parità, come previsto per legge.