Questione ancora aperta sulla delibera di affidamento dell’impianto sportivo polivalente. A nulla è valsa la smentita da parte dell’Amministrazione a Direzione Corato che aveva evidenziato l’invalidità della delibera per conflitto di interessi perché per Direzione Corato tale rimane, anche se: “Non c’è più sordo di chi non vuol sentire”.
E così ribatte ancora:
“Sembra che nella nuova “stagione politico-amministrativa del cambiamento” non sia consentito alcun diritto di critica né alle opposizioni né ai cittadini che non siano sostenitori della maggioranza di governo della nostra Città.
E se qualcuno osa mettere in dubbio “l’alto profilo e competenza dell’intera Giunta” le critiche diventano “semplice screditamento dei singoli amministratori”.
Tanto emerge dalla risposta del Sindaco a una nostra nota con cui avevamo segnalato un conflitto di interessi, di cui all’art. 78 comma 2 del TUEL (già violato in passato), riguardante la delibera n. 16 del 4 Febbraio u.s., avente ad oggetto l’affidamento dell’impianto sportivo polivalente.
Pur condividendo pienamente il coinvolgimento delle Associazioni Sportive nelle gestione degli impianti (come sostenuto in campagna elettorale dalla coalizione di centro-destra), auspicavamo che tale affidamento avvenisse nel rispetto delle norme.
La replica della Amministrazione Comunale non fornisce (e d’altronde, come potrebbe?) alcun chiarimento in merito.
Si ribadisce, infatti, che: “Gli amministratori di cui all’articolo 77, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”.
“Tale norma è espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l’interesse pubblico”. (cfr. TAR PUGLIA – BARI SEZ. I – sentenza 8 luglio 2014, n. 850). L’ obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione (cfr. Consiglio di Stato n. 2401/2020).
D’altronde, se hanno dovuto fare, a posteriori, “un’attenta analisi e valutazione”, appare evidente che quanto da noi contestato non era stato in precedenza considerato, e che riaffermare la legittimità della delibera non è che un maldestro tentativo di coprire la mancanza di conoscenze amministrative.
Inoltre, l’illegittimità del provvedimento si rileva anche per l’incompetenza della Giunta a deliberare nella specifica materia, nonché per la violazione della normativa in materia di concessione di un bene pubblico mediante procedura di evidenza pubblica, come dalla stessa giurisprudenza del T.A.R. Puglia – Bari (cfr. sentenza 26/07/2019 n. 1070).
A nulla valgono le giustificazioni di un interesse sociale dell’affidamento o l’esercizio di una volontà politica in mancanza di una chiara struttura motivazionale, in quanto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che: “Una delibera di affidamento di bene comunale disposta dalla Giunta comunale in tanto è valida in quanto si ponga in termini di mera e stretta esecuzione rispetto ad una determinazione chiara e completa da parte del Consiglio Comunale che abbia adeguatamente vagliato i profili discrezionali che vengono in esame nelle specifiche fattispecie concrete”.