Il Comune di Corato condannato a pagare le spese legali.
La Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Presidente Giovanni Mammone, ha, con ordinanza pubblicata in data odierna, rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Corato, difeso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia, dopo che già il Consiglio di Stato nel 2018 aveva rigettato l’appello proposto sempre dal Comune avverso la sentenza del Tar Puglia del 24 novembre 2016, che invece aveva accolto pienamente le ragioni del Sig. Giovanni Roberto.
Il Comune di Corato è stato, quindi, condannato al pagamento delle spese legali e di un importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso, stante i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 115/2002, ossia poiché l’impugnazione proposta, su mandato conferito dall’allora Sindaco Rag. Massimo Mazzilli, è stata respinta integralmente.
Con questo provvedimento è chiusa definitivamente la pagina relativa alla deliberazione di consiglio comunale del 16 dicembre 2010, n.68, con la quale il Comune di Corato aveva tardivamente riesercitato il diritto di prelazione sulla parte di Palazzo Gioia, che il Sig. Giovanni Roberto aveva acquistato dal Fallimento GE.NE.SI. S.p.A.
Si deve ricordare che il Sig. Giovanni Roberto già in precedenza, con sentenza del 26 luglio 2010, n.4868 del Consiglio di Stato, aveva ottenuto l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale del 13 marzo 2007 n.9, con il quale era stato esercitato il diritto di prelazione dal Comune di Corato e tanto per difetto di motivazione.
Ora si può dire che le Amministrazioni Comunali hanno certamente errato due volte: la prima poiché la delibera di Consiglio Comunale del 13 marzo 2007 non era motivata, e ciò nonostante durante la celebrazione del Consiglio il Dott. Giacomo De Lillo, allora Consigliere Comunale, avesse rilevato il vizio di cui poteva essere affetta la deliberazione e l’avesse fatto rilevare a tutti i Componenti del Consiglio, e la seconda con una deliberazione, quella del 16 dicembre 2010 dichiarata tardiva, ovvero in violazione del termine di sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza del Consiglio di Stato 26 luglio 2010, n.4868.
Ricordiamo che in tutti i giudizi su indicati il Sig. Giovanni Roberto è stato difeso dal Prof. Avv. Diego Vaiano di Roma unitamente all’Avv. Francesco Mascoli.
ma adesso che ,pare, definitivamente affermata la proprietà dell’immobile il Comune rimane responsabile economicamente dei danni arrecati! chi pagherà? inoltre dal momento che pare siano state apportate delle migliorie-comunque cambiamenti- se non graditi all’unico proprietario saranno abbattuti e a spese di chi? danni su danni anche se (nulla togliendo alla libera proprietà privata,per carità) mi sembra che fosse meglio rimanesse un bene comunale..ma tant’è