Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta con la sentenza pubblicata il 15 febbraio 2021 ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari del gennaio 2020, dando così ragione all’acume giuridico del Commissario Prefettizio che decise di impugnare la sentenza di primo grado che riguardava una questione tecnico-giuridica complessa e nuova, così come ha rilevato lo stesso Consiglio di Stato nella sua sentenza (Clicca quì).
Al fine di rendere comprensibile la questione dobbiamo però ripercorrere le vicende amministrativo-giudiziali attraverso la trascrizione di passi della sentenza di primo grado (Clicca quì) emessa dal TAR Puglia – Bari – Sezione Terza nel gennaio 2020.
La Green Building s. r. l. in data 21 giugno 2018 “’“trasmetteva allo Sportello telematico SUED del Comune di Corato, una SCIA alternativa a permesso di costruire, relativa a un progetto edilizio avente ad oggetto l’intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, con bonus volumetrico, ex art. 4 della L.R. n.14/2009 (c.d. “Piano Casa”), del suo fabbricato residenziale sito, tra le vie San Vito e Bartoli del Comune di Corato.
Il progetto veniva assunto dal SUED come SCIA……… e, decorso il termine di 30 giorni dalla sua presentazione – di cui al comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241/1990 – senza che il Comune adottasse alcuno dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’art. 19 medesimo, esso si consolidava negli effetti. Senonché, il Settore Urbanistica del Comune di Corato – con nota…..del 15 gennaio 2019, a distanza di circa 7 mesi dalla presentazione della SCIA – comunicava l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’autotutela amministrativa. In particolare, a seguito della verifica della documentazione allegata alla SCIA, l’Ufficio comunale contestava alla società ricorrente che il progetto relativo all’esecuzione dei lavori segnalati richiamasse “un conteggio della volumetria effettuato sulla scorta della definizione del RET regionale, che di fatto non tiene conto che le superfici accessorie che non determinerebbero volumetria, dovevano essere preventivamente esplicitate con atto deliberativo del Comune “.
La Green Building s. r. l. procedeva con controdeduzioni scritte e chiedeva che l’Amministrazione concludesse il procedimento amministrativo riconoscendo e attestando la conformità della SCIA alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione.””’ (dalla sentenza TAR Puglia-Bari-Sezione Terza numero 58/2020).
Il Comune di Corato con ordinanza dirigenziale n°7/2019 del 13-2-2019 “disponeva l’annullamento della SCIA e l’immediata sospensione dei lavori, riservandosi di emettere i provvedimenti definitivi di cui all’art. 27 del D. P. R. 6-6-2001 n°380.” (dalla sentenza Tar Puglia-Bari-Sezione Terza n°58/2020).
La Green Building s. r. l. “formulava istanza di riesame in autotutela dell’ordinanza dirigenziale, allegando un apposito parere della Regione Puglia. ” (dalla sentenza Tar Puglia-Bari-Sezione Terza n°58/2020).
Nelle more la Green Building s.r.l. proponeva ricorso innanzi al TAR Puglia-Bari.
L’istanza di autotutela motivata proposta dalla Green building s. r. l. si concludeva “con la conferma, con ulteriori argomentazioni, dell’ordinanza dirigenziale n°7/2019 del 13-2-2019 di annullamento della SCIA n°163/2018” (dalla sentenza TAR Puglia-Bari-Sezione Terza n°58/2020).
Detto provvedimento nonché un ulteriore nota del Consiglio Comune di Corato venivano impugnati dalla Green building s. r. l. con motivi aggiunti.
Nel luglio 2019 Il TAR Puglia-Bari-Sezione Di Terza accoglieva la domanda cautelare della Green Building s. r. l. e con sentenza del 21 gennaio 2020 accoglieva sia il ricorso che i motivi aggiunti proposti dalla Società appena citata e per l’effetto annullava i provvedimenti impugnati. Condannava, altresì, il Comune di Corato al pagamento delle spese e competenze legali.
Avverso la sentenza del TAR Puglia-Bari-Sezione Terza proponeva appello il Comune di Corato, difeso dall’avvocato Michele Dionigi.
Resisteva la società Green Building s. r. l., assistita e difesa dagli avvocati Michele De Palma e Domenico Greco.
All’esito del giudizio è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato-Sezione Quarta. pubblicata il 15 febbraio 2021, con la quale è stato accolto l’appello proposto dal Comune di Corato ed in riforma dell’impugnata sentenza del Tar Puglia-Bari è stato rigettato il ricorso di primo grado.
La sentenza predetta fa proprio l’orientamento già espresso con altra sentenza della stessa Sezione del Consiglio di Stato e precisamente la sentenza n° 8426 del 28 dicembre 2020, riferita ad un caso analogo, relativo alla Regione Campania.
La vicenda tra Green Building s. r. l. ed il Comune di Corato è però contrassegnata da un’altra sentenza la n°131/2011, pubblicata il 22 gennaio 2021, con la quale il TAR Puglia-Bari-Terza Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
In questo giudizio il Comune di Corato non si è costituito, anzi in relazione ad alcuni provvedimenti prima emessi dal Dirigente pro-tempore Settore Urbanistica-Edilizia Privata ed Economica e precisamente: provvedimento in data 6 novembre 2020, nonché nota del 9 ottobre 2020 e nota del 14 dicembre 2020, ha, poi, provveduto a revocarli con nota dell’Amministrazione comunale del 18 gennaio 2021. Il comportamento del Comune a prima vista potrebbe ritenersi contraddittorio, però non avendo conoscenza degli atti questa deve ritenersi una semplice considerazione avulsa dal contesto preciso dato dai provvedimenti.
A tal proposito il partito politico Direzione Corato ha fatto richiesta dell’acquisizione degli atti.
Ora vien da chiedersi cosa accadrà dopo che l’ordinanza dirigenziale n° 7/2019 del 13 febbraio 2019 è tornata a spiegare la sua efficacia così che la SCIA alternativa al permesso di costruire dovrebbe ritenersi annullata, essendo stato rigettato il ricorso di primo grado promosso innanzi al TAR Puglia-Bari?
Restiamo in attesa dei successivi sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria e degli ulteriori eventuali provvedimenti ad emettersi da parte del Comune di Corato.