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Individuazione dell’area per il nuovo Istituto Professionale Oriani–Tandoi

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Di Vincenzo Petrone “libero pensatore”

Queste note vogliono essere un contributo al dibattito sviluppatosi sui media e in Commissione Consiliare Urbanistica del 02-03-2023 sul tema “Area per la realizzazione del nuovo Istituto Professionale ORIANI-TANDOI”

Per la complessità del tema è opportuno dividere la trattazione in due parti

Prima parte

I DATI

La Città Metropolitana di Bari (C.M.B.) con D.C. n.50 del 29.04.2021 approvava il Piano Triennale delle Opere Pubbliche con la previsione della realizzazione nel territorio di Corato di un nuovo edificio scolastico con l’onere per il Comune di individuare e rendere disponibile un’area della estensione di circa 3 Ha;
Il Comune con D.G.C. n°19 del 18-2-2022 dava l’indirizzo politico al dirigente del settore Urbanistica di trasmettere alla C.M.B. la deliberazione con l’individuazione in zona D3 dell’area per la realizzazione del nuovo edificio scolastico (ovviamente senza alcuna disponibilità in quanto attualmente in proprietà privata).
Inoltre, nell’ottica di poter reperire gratuitamente quest’area, si sollecitava lo stesso
Dirigente di dare incarico per modificare ed aggiornare il P.I.P. sostituendolo con un
Piano di Lottizzazione di iniziativa pubblica non ablativo fatta salva la verifica di
eventuale variante urbanistica allo strumento urbanistico;
• Il dirigente del Settore Urbanistica in ottemperanza degli indirizzi di cui sopra, con
determina n.2207 del 13-12-2022 dava incarico all’arch. Fuzio di redigere per la zona D3 il Piano di Lottizzazione/particolareggiato di iniziativa pubblica non ablativo

PROBLEMATICHE

A) Applicabilità del Piano di lottizzazione d’ufficio
• Facciamo subito notare che un P.d.L. d’Ufficio se dichiarato “NON ABLATIVO” NON
trova riscontro normativo tanto a livello nazionale quanto a livello regionale.
• Certamente il solo P.d.L. d’ufficio è legittimo ma a condizione. Infatti (Cons. Stato Sez.IV n.5501/2011) la formazione d’ufficio del piano a livello nazionale è disciplinato dai commi 11 e 12 dell’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150, che rispettivamente recitano:
– comma 11: “il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione
d’ufficio.”
– comma 12: “Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’autorità
comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai
proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla  notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il sindaco ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere all’espropriazione delle aree.”
• Ed inoltre è sempre legittimo nel caso in cui i proprietari delle aree non abbiano realizzato le opere di urbanizzazione ovvero non abbiano accettato di stipulare la convenzione.
• A livello regionale l’ultimo caporigo dell’art.27 della L.R. n.56/1980 recita: “…Per la
lottizzazione d’ufficio si segue il procedimento di formazione ed approvazione del piano
particolareggiato, dopo che ai proprietari degli immobili interessati sia stato inutilmente
rivolto dal sindaco l’invito a presentare, entro un termine prefissato e congruo, il piano di
lottizzazione convenzionata.
Nel caso specifico per la zona D3, fatta salva l’impossibilità d’esproprio, è tutt’ora vigente il Piano Particolareggiato del 1987 (P.P.). Questo significa che il Comune non ha mai proceduto con gli espropri neanche delle aree a servizi. Motivo per cui i legittimi proprietari delle aree D3 sono stati impediti nel realizzare gli interventi.
Nel 2009 detta area è stata oggetto di Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) che però si è fermato a livello di ADOZIONE e non di approvazione, motivo per cui oggi non ha validità alcuna dal momento che sono trascorsi anche i tempi di salvaguardia.
In altre parole il Piano Particolareggiato del 1987 è tutt’ora ultrattivo ma senza possibilità di esproprio.
Resta il fatto che i proprietari delle aree, nell’uno (P.P.) e nell’altro caso (P.I.P.), non sono mai stati coinvolti di conseguenza vengono meno i precedenti presupposti (commi 11 e 12 dell’art. 28 L. 1150/’42) per la redazione della lottizzazione d’ufficio.
Si evidenzia che mentre il normale P.d.L. di iniziativa privata comporta automaticamente che i lottizzanti volontariamente e gratuitamente cedono al Comune le aree tanto per le urbanizzazione primarie quanto per le urbanizzazioni secondarie, lo stesso non accade nel piano attuativo di iniziativa pubblica sia che si tratti:
– di Piano Particolareggiato;
– di Piano per gli insediamenti produttivi;
– di Piano di lottizzazione d’ufficio.
Tutti piani che comportano l’esproprio o la cessione volontaria con prezzo concordato.
Infatti, atteso che la Costituzione (art.42) salvaguardia la proprietà privata, ci si chiede a che titolo si potranno pretendere/ottenere le aree che interessano al Comune in maniera NON ABLATIVA ossia senza ricorrere all’esproprio?
Quindi qualunque sia la tipologia di Piano Attuativo che si predispone, l’esproprio è
obbligatorio.

B) L’idoneità dell’area individuata come sede (repetita juvant)
Su questo argomento ho già espresso il mio parere su un altro articolo sempre su questa testata, ma ritengo necessario ribadirlo. Infatti osserviamo che l’intervento pubblico interessa la realizzazione di una scuola non dell’obbligo per cui, secondo il Dm 1444/’68, l’area va reperite  tra le aree “F” destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. (ossia destinata ad attrezzature collettive a disposizione della generalità dei cittadini) e non tra le aree “Fi” che vengono individuate nei vari piani attuativi e che sono gli standard a servizio dei vari piani urbanistici esecutivi. Quindi l’area su cui realizzare la scuola non può essere sottratta alle aree “Fi” costituenti standard urbanistici della zona industriale.
Infatti il DM 1444/68 all’art. 4 per le zone “F” ci dice che queste aree vanno individuate nella misura di 17,50 mq/abitante di cui 1,50 mq/abitante per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo.

Se proprio si vuol reperire quest’area nella zona indistriale D3 occorre procede con l’esproprio dei circa tre ettari e di conseguenza le aree industriali D3 passano da 30.50 ha a 27.50 ha, senza dimenticare che si andrebbe ad espropriare una zona industriale al valore di mercato e che potrebbe scattare la reiterazione dei vincoli con un ulteriore indennizzo pari a circa 1/3 del valore d’esproprio.

C) L’esproprio
In realtà l’esproprio non si può attuare direttamente in quanto mancano i presupposti di legge. Infatti per poterlo attuare occorre aver redatto il Progetto dell’opera pubblica (scuola di II grado) da realizzare e che attualmente non esiste. Solo in queste condizioni si può attuare l’esproprio insieme alla necessaria VARIANTE urbanistica del Piano Regolatore generale (P.R.G.).

Come anticipato dato la complessità dell’argomento abbiamo suddiviso l’articolo in due parti, nella pubblicazione della Seconda tratteremo la Possibile soluzione. 

Intanto, riproponiamo l’intervista al consigliere delegato all’Istruzione Città Metropolitana, prof. Marco Bronzini, avendo la nostra redazione trattato più volte questa questione che sembra assumere contorni sempre più spinosi per la nostra amministrazione.

(Video) “Oriani-Tandoi”: a che punto siamo? Risponde il consigliere delegato all’Istruzione Città Metropolitana Prof. Marco Bronzini

 

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