Un sostegno alle famiglie nella spesa relativa alla fruizione delle attività ludico-ricreative-sportive per minori dai 3 ai 14 anni, fino al 12 settembre 2020. E’ quanto disposto dal Settore Politiche Sociali del Comune di Andria, grazie all’utilizzo dei fondi di cui al D.M. del 25/6/2020 a firma del ministro per le pari opportunità e la famiglia.
I promotori dei centri estivi possono svolgere con i minori da 3 a 14 anni attività ludiche, ricreative, educative e sportive, preferibilmente all’aria aperta, con la presenza di operatori, nel rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza riportati al paragrafo 2 nell’ Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 255 (Servizi per l’infanzia e l’adolescenza).
Qualora i centri estivi prevedano attività sportive, anche in piscina, si rimanda alle vigenti Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi di quanto disposto dai succitati provvedimenti, i soggetti promotori devono obbligatoriamente trasmettere al Comune di Andria e alla ASL BT il progetto organizzativo del centro, corredato da autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti, prima dell’avvio delle attività. A tal fine dovranno compilare, sottoscrivere e trasmettere gli Allegati disponibili online, alle caselle di posta elettronica certificata del Comune di Andria (sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it) e della ASL BT (protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it) specificando nell’oggetto “CENTRI ESTIVI – nome dell’organizzazione”.
I promotori dei campi estivi possono svolgere con i minori dai 3 ai 14 anni attività ludiche, ricreative, educative e sportive, preferibilmente all’aria aperta, con la presenza di operatori, con possibilità di pernottamento (es. campi scout, campi scuola, ecc.), nel rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza riportati al paragrafo 2 nell’Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 259 (Campi estivi).
I soggetti promotori, analogamente ai gestori dei centri estivi, devono obbligatoriamente trasmettere al Comune di Andria e alla ASL BT il progetto organizzativo del campo, corredato da autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti, prima dell’avvio delle attività. A tal fine dovranno compilare, sottoscrivere e trasmettere gli Allegati disponibili online alle caselle di posta elettronica certificata del Comune di Andria (sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it) e della ASL BT (protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it), specificando nell’oggetto “CAMPI ESTIVI – nome dell’organizzazione”.
A tal proposito si precisa che non è prevista la preventiva approvazione del progetto da parte del Comune di Andria e della ASL BT. Non è prevista la certificazione dello stato di salute da parte del pediatra per l’ammissione dei minori alle attività del centro.
I promotori sono inoltre tenuti a sottoscrivere un accordo di responsabilità tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione del virus. Quest’ultimo documento non va trasmesso al Comune di Andria ne alla ASL BT ma va conservato a cura degli interessati.
Al fine di favorire opportunità ludico-ricreative-sportive per i minori nella fascia 3 – 14 anni, nonchè al fine di supportare le famiglie nella conciliazione tra i tempi di vita e lavoro, nel periodo 15 giugno – 12 settembre 2020, il Comune di Andria riconoscerà un contributo economico a quanti intendano avvalersi delle proposte estive formulate ai sensi del presente bando.
Il contributo non potrà superare l’importo massimo di 600,00 € mensili, per ogni minore, e fino a 1.200,00 € complessive a nucleo familiare, e sarà proporzionato in relazione all’ISEE familiare come di seguito indicato:
da 0 a 5.000,00 = 100% della spesa sostenuta
da 5.000,01 a 10.000,00 = 80% della spesa sostenuta
da 10.000,01 a 15.000,00 = 60% della spesa sostenuta
da 15.000,01 a 20.000,00 = 40 % della spesa sostenuta
da 20.000,01 a 25.000,00 = 20 % della spesa sostenuta
oltre 25.000,01 = nessun contributo
Il contributo sarà erogato solo a seguito di presentazione di report nominativo e relativa documentazione da parte dell’ente gestore, ove si attesti l’iscrizione del minore per almeno 2 settimane, anche non consecutive.
Il contributo erogato dal Comune non può in alcun modo sommarsi ad altre provvidenze statali o regionali con la stessa finalità (buoni servizio, bonus centri estivi di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 72 cd “decreto Rilancio”, ecc.) per il medesimo minore nel medesimo periodo di riferimento.
Per maggiori informazioni relative al bando, è possibile consultare il sito del Comune di Andria.