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Rifiuti: in arrivo il registro elettronico.

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La conversione in legge del DL 135/2018 ha soppresso il SISTRI ma con in serbo una grossa sorpresa.

All’art. 6 il comma 3 viene infatti modificato e prevede ora l’introduzione di un “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti“.

Timori e perplessità, anche alla luce della recentissima abrogazione del SISTRI.

All’articolo 6, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con­versione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero disambientate e della tutela del territorio e del mare

Chi è tenuto ad iscriversi?

Sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportanorifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai ri­fiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3-bis. “ Praticamente i medesimi soggetti che erano obbligati al SISTRI.

“Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.“ Quindi molti aspetti sono ancora da definire.

Quindi che cosa fare?

“Dal 1° gennaio 2019e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente. “ Quindi sostanzialmente per ora non cambia nulla: proseguono le tradizionali modalità cartacee(registri c/s, formulari, MUD,…).

Saranno previsti oneri?

Certamente. Diritti di segreteria e contributo. Vi ricorda qualcosa?

L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteriae di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”

Come saranno determinati?

Con il medesimo decretodi cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovutia titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento.

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