Il Commissario straordinario richiama ulteriormente l’attenzione sulle disposizioni previste dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020:
- è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli suindicati, all’aperto o al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
Presso ogni esercizio commerciale dovranno essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igieno-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, che qui si riportano.
- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bichieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
dalla sede comunale, lì 09 marzo 2020