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Corato: il commissario straordinario invita tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le misure previste

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COMUNE di CORATO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ufficio Gabinetto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Invita tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le misure previste dal DPCM 08
marzo 2020 ed in particolare modo l’art. 2 che di seguito si riporta :
ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali
o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del
presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
e) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,
discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera
precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o
comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti
in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei
predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,
svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle
scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio
di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi
di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e
dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui
all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi
qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate
e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado;
I) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica
obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a
cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per
tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità,
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o
curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il
recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso
didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative
valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria
della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi
di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non
hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il
coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le
articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-
19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari
elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute,
i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi
sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti,
raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga
alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere
autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una
distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di
modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri,
valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Si invita inoltre ad osservare scrupolosamente l’Ordinanza del Presidente
della Giunta Regionale dell’8 marzo 2020, che nel dispositivo recita :
Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data
del 07/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena,
Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova,
Treviso, Asti e Alessandria, hanno l’obbligo:
· di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero
al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di
sanità pubblica territorialmente competente;
· di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo
lo stato di isolamento per 14 giorni;
· di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
· di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di
comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica
territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le
conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più
grave reato).
dalla sede comunale, lì 08 marzo 2020

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