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Chiusura ai visitatori del cimitero comunale e della villa comunale di Sant’Elia, fino al 03.04.2020.-

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Il commissario straordinario

CONSIDERATO che l’organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVIS-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.3;

VISTO i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, pubblicato nella G.U. n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020,n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, pubblicato nella G.U.n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, pubblicato nella G.U. n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“, pubblicato nella G.U. n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“, pubblicato nella G.U. n.59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale“, pubblicato nella U. n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ;

 ISTA la direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“;

RAVVISATA l’opportunità di porre in essere ogni utile misura di contenimento, a titolo precauzionale, anche nel Comune di Corato, al fine di limitare la diffusione del contagio da COVID19;

VISTO il Decreto Commissariale Nr.02/2020 del 12 marzo 2020 a firma della sottoscritta, con cui è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, al fine di assicurare nell’ambito del territorio del Comune di Corato (BA) la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID 2019;

 CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

 VISTO altresì il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.), in caso di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale,

DATO ATTO altresì che per l’adozione  di una ordinanza  contingibile ed urgente necessita verificare  le esigenze obiettive  nel caso concreto , non esistendo  in astratto un metro di valutazione fisso da seguire e la soluzione deve corrispondere alle finalità del momento , ribadendo che il  provvedimento, in materia  di tutela della salute pubblica  deve soprattutto ( tenuto conto dei valori espressi dall’art.32  ) evitare che possano verificarsi danni;

 EVIDENZIATO  che la presente ordinanza  è finalizzata a tutelare e salvaguardare  le esigenze primarie della collettività, e che la stessa pur sacrificando  anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati entro ragionevoli limiti temporali e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali, mira a tutelare tutela la salute pubblica in senso estensivo ed  evolutivo  in tutte le sue componenti  essenziali ;

RITENUTO opportuno disporre la chiusura ai visitatori del cimitero comunale e della villa comunale di Via Sant’Elia, fino al 03.04.2020 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO il Dipartimento  di Prevenzione – Ufficio di Igiene  e Sanità Pubblica – S.I.S.P. Area Nord-  Dirigente Medico Dott.ssa Maria IURILLI;

VISTO l’art.50  del  Decreto  Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il disposto dell’art. 650 del C.P. e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La chiusura ai visitatori del cimitero comunale e della villa comunale di via Sant’Elia, dalla data della  presente  e fino al 03.04.2020, per le motivazioni di pubblico interesse citate in premessa;

Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale ed ai  Dirigenti, demandando  al Comandante della Polizia Locale  il seguito di competenza;

Di trasmettere copia della presente ordinanza all’azienda A.S.I.P.U. S.r.l.;

Di trasmettere per conoscenza copia della presente ordinanza al Prefetto UTG di Bari;

Di trasmettere copia della presente ordinanza al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando Stazione Carabinieri di Corato ed al Comando Polizia Locale del Comune di Corato ;

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online per 15 (quindici) giorni e sul sito istituzionale di questo Ente.

Le Forze di Polizia  ed  il Comando della Polizia Locale sono incaricati  di  disporre accertamenti  per verificare l’osservanza  della  presente  ordinanza;

L’eventuale non ottemperanza delle disposizioni dettate dalla presente ordinanza sarà sanzionata ex art. 650 del C.P. con la denuncia all’Autorità Giudiziaria .

Ai sensi degli artt.3/4° comma e 5/3° comma della legge 7 agosto 1990, nr.241, successivamente  modificati  dalla  Legge nr. 15 dell’11.02.2005,  avverte  che :

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del V° Settore Polizia Locale – Servizi Sociali Paolo MILILLO ;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al  A.R.  PUGLIA nel termine di 60                     (sessanta)  giorni dalla data di notifica, ovvero  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , nel termine  di 120 (centoventi) giorni  dalla notificazione  stessa

Dalla  Sede  Comunale, 14 marzo 2020

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI

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