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Chiusura attività alle 20 fino al 6 aprile , tutte le restrizioni della nuova ordinnza

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COVID 19 – ORDINANZA SINDACALE.           

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE CODIV-19:

Il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha emanato questa mattina, a seguito della riunione in data odierna del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, un’ordinanza con misure di mitigazione del rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19.

Cinque i punti dell’ordinanza, con decorrenza da domani, 13 marzo, e fino al 6 aprile 2021,

Si dispone, infatti, il divieto a chiunque, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, in tutti i giorni sia feriali che festivi di stazionare e consumare bevande nelle seguenti Vie e Piazze: Piazza Di Vagno; Piazza Sedile; Largo Abazia; Piazza Buonarroti; Piazza Cesare Battisti; Piazza G, Marconi; Piazza Oberdan; Piazza F.S. Nitti; Piazza Caduti di Via Fani; Largo Plebiscito; Via Duomo; Via Roma; Piazza dei Bambini; Via Mercalli area adiacente ferrovia Bari Nord; Via Montessori; Piazza Simon Bolivar; Piazza Venezuela; Piazza Almirante; Piazza Ospedale; Via Santa Maria e l’intera area antistante la Scuola Media Imbriani anche attraverso la concentrazione di veicoli in sosta, fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Tutte le attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per le farmacie e i distributori di carburante, dovranno rispettare la chiusura nei giorni feriali alle ore 20:00.

Si dispone la chiusura dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, dei distributori automatici H24 per la vendita di alimenti e bevande.

Il Sindaco ha, inoltre disposto, il divieto di vendita per asporto dalle ore 18:00 per le bevande e dalle ore 20:00 per gli alimenti, per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice Ateco 56, nonché per le attività rientranti nel Codice Ateco 47.2 e per tutte le attività artigianali finalizzate alla preparazione e vendita di alimentari.

Il mancato rispetto delle misure disposte con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00, come previsto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

 

 

 

 

 

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