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Eco-Estramurale: analisi, superficiale, di un’Opera Pubblica da 15 milioni di euro (Seconda parte)

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di Vincenzo Petrone “libero pensatore”

In coerenza con quanto detto nella prima parte del tema, dopo aver esaminato la parte tecnica del progetto dell’Eco-Estramurale passo a vedere la “Fattibilità Economica” dello stesso.

Oltre che dall’esame del progetto dell’eco-estramurale, le fonti da cui derivano le considerazioni che mi accingo a fare sono essenzialmente: determina n.15 del 09.03.2022, determina n. 571 del 27/06/2023, determina n. 578 del 28/06/2023, l’Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, le “Linee Guida” del Mims

Fattibilità Economica

Si vuol ricordare che il progetto di un’opera pubblica avviene in tre fasi:
1. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.);
2. Progetto Definitivo;
3. Progetto Esecutivo.

Normalmente per essere appaltata un Opera Pubblica ha necessità delle prime due fasi ossia PFTE e Progetto Definitivo ed infatti accade spesso che le prime due fasi si fondono in un unico documento.
A questa prassi/necessità fanno eccezione le Opere Pubbliche finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), in base al quale la progettazione e l’esecuzione delle opere può essere appaltata anche sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Ma affinché ciò sia possibile occorre che il P.F.T.E. venga redatto in un determinato modo. Infatti in questi casi il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica rappresenta un livello di progettazionerinnovato per contenuti e metodologia che nella disciplina per l’attuazione del PNRR consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera.

Questo nuovo PFTE è chiamato “robusto” o rafforzato in quanto deve essere non soggetto ad imprevisti e per essere tale deve seguire le “Linee Guida” del Mims che illustrano l’applicazione dell’Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

La corretta redazione del PFTE deve avvenire attraversare due macro-fasi: la prima riguarda la definizione del “che cosa” deve essere progettato, la seconda il “come” pervenire ad una progettazione efficiente in modo che l’opera sia sostenibile per tutto il suo ciclo vita.

Le linee guida individuano 19 elaborati che, in via generale, devono comporre il PFTE:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell’opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice;
9. quadro economico di progetto;
10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato Pubblico-Privato;
11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d’appalto;
13. cronoprogramma;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Stima dei costi della sicurezza;
15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Ovviamente per il nostro caso non sono richiesti tutti i 19 elaborati ed infatti sono stati cassati quelli non attinenti, ma raffrontando l’elenco rimasto con quello del progetto appaltato (v. parte prima) si nota come quest’ultimo è caratterizzato da molte mancanze ed in particolare, per essenzialità, mancano:
a) il computo metrico estimativo dell’opera;
b) il piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi.
Queste mancanze sono molto gravi in quanto non giustificano in alcun modo le cifre poste alla base dell’appalto e delle parcelle di progettazione.

Senza dimenticare che al progetto di fattibilità tecnica ed economica deve inoltre essere allegato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che consente di tracciare il processo progettuale condotto e che non è stato prodotto.

Dalle determine richiamate in precedenza discende in sostanza:

1. che a causa del necessario adeguamento all’aumento dei prezzi, l’importo dei lavori è passato da 6.800.000, 00 €, finanziato dai fondi europei del PNRR, a ≈ 15.000.000,00 €;
2. che la parcella per la reazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica costato originariamente 38.000,00 € a causa del semplice aggiornamento di spesa, costato oltre 122.000 €, è passato a (38.000 + 122.000) ≈ 160.000,00 €.

Come già osservato in mancanza di Computo Metrico Estimativo che ricordiamo è un documento necessario a quantificare lavorazioni e materiali, indispensabile a definire i costi di un progetto, non si riesce a comprendere come un intervento che circa un anno prima è stato stimato in 6.800.000,00 € possa passare a 15.000.000,00 € ossia come abbia potuto subire un incremento di costi pari a:
[(15.000.000 – 6.800.000) / 6.800.000) x 100] = 120,59 %

Al proposito si richiama uno studio del “ORPEP” che parla di incremento dei costi del 10%
Analogo discorso può farsi per la parcella che sempre a causa del semplice aggiornamento di spesa ha comportato un incremento dei costi pari a:
[(160.000 – 38.000) / 38.000) x 100] = 321,05 %

Incremento riconosciuto in assenza di un qualunque nota esplicativa legata al D.M. 17/6/2016 che si applica alla valutazione degli onorari professionali degli ingegneri ed architetti.

Facciamo notare che nel bando di gara al punto 10, DOCUMENTAZIONE, è riportato “I documenti (bando e disciplinare di gara, modulistica, progettazione elaborati grafici, relazione tecnica giustificativa per l’utilizzo delle economie di gara, computo metrico, elenco prezzi unitari, cronoprogramma dei lavori etc.) sono visionabili sul profilo del committente: https://montedoro.traspare.com.” ma in realtà non è così, dal momento che molti documenti mancano. 

Purtroppo questa non è l’unica anomalia riscontrabile, infatti nel “Disciplinare di gara” nelle ULTERIORI DISPOSIZIONI si legge: “Per dovere di completezza si specifica che è attualmente in fase di completa definizione il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento da porre a base del presente affidamento; resta inteso che il predetto progetto sarà fornito all’Appaltatore, a seguito di verifica e validazione, ai fini dell’affidamento del contratto specifico.”

Ossia il PFTE posto a base di gara non è completo – quindi altro che PFTE “RINFORZATO” -, il ché risulta in contrasto con quanto detto nella determina n. 578 del 28/06/2023 di indizione della gara d’appalto con un importo a base d’asta di € 5.334.812,87 in cui si legge: “VISTI gli elaborati per l’adeguamento del PFTE dell’intervento “RIGENERAZIONE DELL’ESTRAMURALE DEL COMUNE DI CORATO – VIA VITTORIO VENETO, IV NOVEMBRE, CADORNA FIERAMOSCA” agli atti d’ufficio;”

Sempre nella determina n. 578 del 28/06/2023 si parla di progettazione definitiva “b5” per un importo di 132.383,13 €, salvo poi nello stesso documento parlare di appalto integrato dei lavori e della progettazione esecutiva ma non della progettazione definitiva che invece viene inserita an anche nel Quadro Economico e soprattutto nell’allegato “F corrispettivi esecutivo” con il rispettivo costo.

In ultima analisi poiché sono stanco di rilevare le contradizioni e le incongruenze che
caratterizzano l’intero intervento chiudo auspicando che i soggetti coinvolti nel processo rivedano il tutto, nella speranza che gli inconvenienti siano frutto della ristrettezza dei tempi di andare in gara.

L’AUMENTO DEI PREZZI E I PROGETTI PNRR: UNA SFIDA GESTIBILE SENZA UNA RISCRITTURA INTEGRALE 1 Giugno 2023

A causa dell’aumento dei prezzi, i costi degli appalti del PNRR hanno registrato in media un’impennata del 10%. Tuttavia, le misure di compensazione messe in atto finora sono riuscite a contrastarla efficacemente, lasciando scoperte solo tracce minime. La Relazione annuale sul 2022 di Banca d’Italia offre un quadro dettagliato dell’impatto che lo shock dei prezzi avrebbe sui progetti del PNRR. Secondo l’analisi, l’aumento dei prezzi è una delle cause possibili della revisione dei piani nazionali, ma non rappresenta un problema così grave da portare alla riscrittura integrale del piano di investimenti. Detto ciò, un’altra preoccupazione è dovuta al fatto che per la prima volta i target, intesi come obiettivi quantitativi, prevarranno sulle milestones, cioè sugli obiettivi qualitativi. La velocità con il quale questi vengono raggiunti sarà tuttavia condizionata da inefficienze burocratiche, nonché dai cambiamenti nella governance responsabili dell’attuazione del PNRR, che comporterebbero un periodo di transizione

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