La bruciatura in campo dei residui colturali (stoppie, ramaglie, sarmenti, ecc.) è molto diffusa nelle nostre campagne. Tale pratica è disciplinata dal Codice ambientale ed è permessa a condizioni particolari.
Infatti la legge quadro in materia di rifiuti prevede però casi di esclusione per certe sostanze agricole. Vediamo quali.
Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) all’art. 182, comma 6-bis, prevede come “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.
Pertanto abbruciare 3 metri cubi per ettaro di materiale vegetale quale “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali…” è giornalmente permesso (ricordiamo che il metro stero è un’unità di misura del volume usata per misurare la legna da ardere o il carbone e corrispondente a un 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri).
Il consiglio è comunque quello di accatastare il materiale vegetale in un punto equidistante da confini (per esempio al centro del terreno). Questo faciliterà la dispersione dei fumi evitando molestia ai vicini.
I terreni in prossimità di arterie stradali dovranno evitare di far invadere le stesse dal fumo, poiché metterebbero a rischio l’incolumità degli automobilisti i quali potrebbero perdere la necessaria visibilità per una guida sicura.
Infine, secondo la norma statale appena richiamata la pratica dell’abbruciatura non è comunque permessa nel periodo che la Regione, di anno in anno, individua di massimo rischio per gli incendi boschivi (che solitamente ricade dal 15 giugno al 15 settembre). In tal senso, comunque, la Regione Puglia[1] con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1149[2] ha approvato le “Linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.” Permettendo anche a condizioni (giustamente) più stringenti.
Una nota di carattere di protezionistico comunque va indicata. Aumentare il carico di CO2 derivante anche da questa pratica, che abbiamo visto essere legale a determinate condizioni, comunque apporta un affaticamento dal punto di vista ambientale e va adeguatamente soppesata.
Pasquale Laterza
Presidente nazionale Guardie per l’Ambiente
https://www.facebook.com/gxa.pasqualelaterza
[1] Secondo la sentenza n. 38 del 17 marzo della Corte Costituzionale tale attività può essere ulteriormente normata dalle regioni, a patto che si tratti esclusivamente dell’abbruciamento di materiali vegetali.
[2] Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 97 del 24-7-2018